(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 5 novembre 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1595; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante «Conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale e disciplina del Comitato scientifico» 1. Il titolo del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e' cosi' sostituito: «Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale». 2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Il presente regolamento determina le modalita' di accertamento delle conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, la disciplina del Comitato scientifico, nonche' gli obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale, in attuazione degli articoli 6, 16 e 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge.» 3. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Conoscenze linguistiche). - 1. Coloro che non sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, devono sostenere un test di valutazione della capacita' di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.» 4. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 3 (Test di valutazione della capacita' di comprensione orale). - 1. Il test di valutazione della capacita' di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed e' disciplinato nel bando di concorso di cui all'articolo 13 della legge. 2. Il test di comprensione orale puo' essere sostenuto anche indipendentemente dalla procedura selettiva per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale. Del l'elaborazione e dello svolgimento del test puo' essere incaricata una struttura esterna. 3. L'attestazione di superamento del test e' valida ai soli fini della formazione specifica in medicina generale e della formazione medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4.» 5. Dopo il Capo II del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e' aggiunto il seguente Capo III: «Capo III - Obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale Art. 8 (Obbligo alla prestazione di servizio). - 1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare - entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma - l'attivita' di medico di medicina generale per due anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attivita' e' prevista. 2. Ai fini della concessione della borsa di studio, i medici devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1. Art. 9 (Obbligo alla restituzione degli emolumenti percepiti). - 1. I medici di medicina generale devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione in caso di: a) inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1; b) interruzione della formazione e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 17, comma 4, della legge. 2. La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, l'interruzione della formazione o le altre ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, della legge e determina l'ammontare dell'importo da restituire. La riduzione dell'importo da restituire e' possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.»