(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                Adige n. 45/I-II del 5 novembre 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013
n. 1595; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre  2003,
  n. 46, recante «Conoscenze linguistiche per l'ammissione  al  corso
  di formazione specifica  di  medicina  generale  e  disciplina  del
  Comitato scientifico» 
 
  1. Il titolo del decreto del Presidente della Provincia 20  ottobre
2003, n. 46,  e'  cosi'  sostituito:  «Regolamento  sulla  formazione
specifica in medicina generale». 
  2. L'articolo 1 del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  20
ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 1 (Ambito  d'applicazione).  -  1.  Il  presente  regolamento
determina le modalita' di accertamento delle conoscenze  linguistiche
per  l'ammissione  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale,  la  disciplina  del  Comitato  scientifico,  nonche'   gli
obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale,  in
attuazione degli articoli 6, 16  e  17  della  legge  provinciale  15
novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di  seguito  denominata
legge.» 
  3. L'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  20
ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 2 (Conoscenze linguistiche). - 1.  Coloro  che  non  sono  in
possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato  ai
sensi  degli  articoli  3  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche,  o  di  un
attestato equipollente, devono sostenere un test di valutazione della
capacita' di comprensione orale delle lingue italiana  e  tedesca  ai
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  3  del   presente
regolamento.» 
  4. L'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  20
ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 3  (Test  di  valutazione  della  capacita'  di  comprensione
orale). - 1. Il test di valutazione della capacita'  di  comprensione
orale mira ad accertare un livello di  conoscenza  delle  due  lingue
corrispondente a quello previsto per  il  diploma  di  laurea  ed  e'
disciplinato nel bando di  concorso  di  cui  all'articolo  13  della
legge. 
  2. Il test  di  comprensione  orale  puo'  essere  sostenuto  anche
indipendentemente dalla procedura selettiva per l'ammissione al corso
di formazione specifica in medicina generale.  Del  l'elaborazione  e
dello svolgimento del  test  puo'  essere  incaricata  una  struttura
esterna. 
  3. L'attestazione di superamento del test e' valida  ai  soli  fini
della formazione specifica in medicina generale  e  della  formazione
medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia
7 gennaio 2008, n. 4.» 
  5. Dopo il Capo II del decreto del Presidente  della  Provincia  20
ottobre 2003, n. 46, e' aggiunto il seguente Capo III: 
  «Capo III - Obblighi connessi alla formazione specifica in medicina
generale 
  Art. 8 (Obbligo alla prestazione di servizio). - 1.  I  medici  che
hanno svolto la formazione specifica in  medicina  generale  con  una
borsa di studio della Provincia devono prestare - entro  cinque  anni
dal conseguimento del relativo diploma -  l'attivita'  di  medico  di
medicina  generale  per  due  anni,  come  liberi  professionisti   o
lavoratori dipendenti, nel territorio  della  provincia  di  Bolzano,
nelle forme e presso i servizi in cui tale attivita' e' prevista. 
  2. Ai fini della concessione della borsa di studio, i medici devono
assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al  comma
1. 
  Art. 9 (Obbligo alla restituzione degli emolumenti percepiti). - 1.
I medici di medicina  generale  devono  restituire  l'intero  importo
degli emolumenti percepiti durante il periodo  di  formazione  e  gli
interessi legali dalla data della singola erogazione fino  alla  data
dell'effettiva restituzione in caso di: 
    a)  inadempimento  totale  o   parziale   dell'obbligo   di   cui
all'articolo 8, comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di
cui all'articolo 2, comma 1; 
    b) interruzione della formazione e nelle altre  ipotesi  previste
dall'articolo 17, comma 4, della legge. 
  2. La Giunta provinciale accerta  l'inadempimento  dell'obbligo  di
cui all'articolo 8, comma 1, l'interruzione  della  formazione  o  le
altre ipotesi  di  cui  all'articolo  17,  comma  4,  della  legge  e
determina  l'ammontare  dell'importo  da  restituire.  La   riduzione
dell'importo da restituire  e'  possibile  esclusivamente  per  gravi
motivi oggettivi.»